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La certificazione energetica

Inquadramento nazionale (obblighi e abrogazioni)

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento indicato dalla Direttiva europea 2002/91 e prescritto dal DLgs 192 che ha l'obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori del processo edilizio e in particolare l'utente finale, in riferimento alle problematiche energetico-ambientali e introdurre il parametro quot;efficienza energetica" come valore del mercato edilizio.

Il complesso di operazioni legate al lavoro del certificatore si sviluppa lungo un percorso che comprende la fase di progettazione, la realizzazione delle opere in cantiere e la dichiarazione di fine lavori. Il risultato di questo processo certificativo è l'Attestato di certificazione che include la classificazione energetica dell'edificio.

In assenza di Linee Guida nazionali sulla certificazione (e in assenza delle leggi regionali) l'Attestato di certificazione è sostituito a tutti gli effetti dall' Attestato di qualificazione (DLgs 192, comma 2, Art. 11). Il DLgs 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici" definisce a livello nazionale chi sono i soggetti abilitati alla certificazione e cosa si intende con "terzietà" o indipendenza del soggetto rispetto all'edificio analizzato.

L'obbligo alla certificazione energetica in Italia era già previsto dalla Legge 10 del 1991, ma di fatto la mancata pubblicazione dei decreti attuativi non ha reso possibile una reale attuazione. Nel 2005 con la pubblicazione del DLgs 192 viene definito un nuovo assetto legislativo che scandisce l'obbligo della certificazione per gli interventi di nuova costruzione, le grandi ristrutturazioni o manutenzioni straordianrie e i trasferimenti a titolo oneroso.

Con le Finanziarie 2007 e 2008 e i relativi decreti ministeriali, sono definiti gli obblighi di allegazione dell'ACE per le richieste d'accesso alle detrazioni fiscali del 55%. Infine con la Legge 133/2008 (in vigore dal 22 agosto 2008) si introduce una restrizione all'assetto finora descritto, attraverso l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'Art.6 e i commi 8 e 9 dell'Art.15 del DLgs192 che:

  • annullano l'obbligo d'allegazione dell'ACE nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili;
  • cancellano la nullità del contratto per trasferimenti e locazione nel caso di assenza ACE.